In caso di vendita dell’immobile su cui sono stati fatti i lavori, le quote di detrazione residue possono essere fruite dal nuovo proprietario, salvo diverso accordo tra le parti indicato nel rogito.
Gli inquilini che si fanno carico delle opere continuano a beneficiare della detrazione anche se si trasferiscono in altro alloggio.
In caso di decesso le quote residue sono trasferite agli eredi.
Condomini: gli interventi di riqualificazione sulle parti comuni realizzati fino al 31 dicembre 2021 si detraggono al 65%. Qualora coinvolgano almeno il 25% dell’involucro la quota sale al 70% e al 75% in caso di particolare efficienza energetica. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Sempre per le parti condominiali, qualora gli interventi siano su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, e siano finalizzati non solo alla riqualificazione energetica ma anche alla riduzione del rischio sismico, hanno diritto ad una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa passa a 136mila euro (corrispondente a 96’000 del sismabonus + 40’000 dell’ecobonus) moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.